Art. 208
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Gli attuali uditori giudiziari nominati in seguito a concorsi indetti in esecuzione del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, possono essere ammessi all'esame pratico indicato nell'art. 108, quando abbiano compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, e conseguire la nomina a giudice aggiunto anche prima del compimento di due anni di tirocinio, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva