Art. 209
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[1]Agli effetti dell'ammissione allo scrutinio prima del loro turno termini dell'art. 116, per gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re, si osservano inoltre le norme seguenti:
[2]La deliberazione del Consiglio giudiziario non occorre per coloro che abbiano conseguito il grado attuale per merito a norma della legge 14 luglio 1907, n. 511 ovvero in seguito a scrutinio nel quale siano stati dichiarati promovibili a scelta a voti unanimi.
[3]La deliberazione sara' senza effetto per coloro che non furono dichiarati promovibili dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a norma dell' art. 19 della legge medesima, o che, infine, nello scrutinio per la promozione al grado attuale, secondo gli ordinamenti del tempo, non conseguirono la classificazione di promovibile a scelta.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva