Art. 209

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti dell'ammissione allo scrutinio prima del loro turno termini dell'art. 116, per gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re, si osservano inoltre le norme seguenti:

[2]La deliberazione del Consiglio giudiziario non occorre per coloro che abbiano conseguito il grado attuale per merito a norma della legge 14 luglio 1907, n. 511 ovvero in seguito a scrutinio nel quale siano stati dichiarati promovibili a scelta a voti unanimi.

[3]La deliberazione sara' senza effetto per coloro che non furono dichiarati promovibili dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a norma dell' art. 19 della legge medesima, o che, infine, nello scrutinio per la promozione al grado attuale, secondo gli ordinamenti del tempo, non conseguirono la classificazione di promovibile a scelta.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art209 · fonte su Normattiva