Art. 21
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[1]In ogni mandamento vi e' un pretore.
[2]Il numero, la sede e la circoscrizione di tutte le Preture del Regno sono determinate dalle tabelle indicate nella prima parte dell'art. 7.
[3]Nelle citta' la cui popolazione non sia minore di quarantamila abitanti, e dove siano stabilite piu' Preture, possono, con Regio decreto da inserirsi negli atti del Governo, e sopra domanda dei Consigli comunali, essere Istituite Preture urbane per giudizi penali.
[4]Nelle citta' in cui sono piu' Preture urbane, queste potranno essere ridotte ad una sola.
[5]L'attuale circoscrizione delle Preture urbane e' determinata dalle tabelle indicate nell'art. 7.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva