Art. 210
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[1]I giudici e sostituti procuratori del Re che in occasione degli scrutini indetti col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, chiesero di essere scrutinati con anticipazione, ma non ottennero deliberazione favorevole del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, hanno facolta' di ricorrere al Consiglio superiore della magistratura entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
[2]Si osservano le disposizioni del 2° comma dell'art. 116. I magistrati scrutinati in seguito a tale ricorso prenderanno posto negli elenchi dei promovibili formati in seguito agli scrutini disposti dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, secondo la classificazione ottenuta e secondo le disposizioni del menzionato decreto: ma la loro inclusione in tali elenchi non avra' alcun effetto in rapporto alle promozioni fatte precedentemente, le quali rimangono ferme.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva