Art. 212

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Agli scrutini che saranno fatti, in seguito alla prima richiesta del Ministro in conformita' dell'art. 114 del presente decreto, potranno presentarsi prima del loro turno soltanto coloro che si trovino collocati entro il cinquecentesimo numero di graduatoria dopo l'ultimo al quale si riferisce la richiesta medesima.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art212 · fonte su Normattiva