Art. 214
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[1]Il Consiglio superiore della magistratura nominato in conformita' delle disposizioni del presente decreto entrera' in carica il 1° gennaio 1924.
[2]I ricorsi pendenti a tale data contro le deliberazioni delle singole sezioni del precedente Consiglio superiore saranno decisi dal nuovo Consiglio superiore in assemblea plenaria. Nessun ulteriore ricorso contro le dette deliberazioni potra' essere proposto trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva