Art. 215
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Per le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione e parificati, che siano state conferite o siano da conferire fino al 30 giugno 1924 si osservano le disposizioni del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, e si intende sempre salvo il giudizio del Ministro sulla promovibilita' del magistrato. Il Ministro ha inoltre la facolta' di derogare alle proporzioni stabilite dall'art. 19 del detto decreto.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva