Art. 216

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I magistrati che alla data della pubblicazione del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, erano investiti dei gradi di primo presidente o di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione o di avvocato generale di Corte di cassazione conservano il titolo e le funzioni che esercitano e prendono posto nel ruolo, osservato tra essi l'ordine derivante dalla rispettiva anzianita', con precedenza su tutti gli altri magistrati che alla data medesima avevano grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art216 · fonte su Normattiva