Art. 217

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I giudici che attualmente sono addetti nelle Preture come vice pretori ai posti che secondo le tabelle, organiche dovrebbero essere coperti con uditori, possono essere mantenuti a prestarvi servizio fino a che non sia possibile la loro graduale sostituzione con uditori che abbiano i requisiti per coprire l'ufficio di vice pretore ovvero fino a che non si renda necessario per esigenze di servizio il trasferimento a posti vacanti del loro grado nei Tribunali o nelle Preture. In questi casi essi saranno destinati, anche di ufficio, nelle sedi vacanti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art217 · fonte su Normattiva