Art. 217
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I giudici che attualmente sono addetti nelle Preture come vice pretori ai posti che secondo le tabelle, organiche dovrebbero essere coperti con uditori, possono essere mantenuti a prestarvi servizio fino a che non sia possibile la loro graduale sostituzione con uditori che abbiano i requisiti per coprire l'ufficio di vice pretore ovvero fino a che non si renda necessario per esigenze di servizio il trasferimento a posti vacanti del loro grado nei Tribunali o nelle Preture. In questi casi essi saranno destinati, anche di ufficio, nelle sedi vacanti.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva