Art. 219
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I consiglieri di Corte d'appello che erano addetti ai Tribunali in qualita' di presidente di sezione anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, possono continuare a prestarvi servizio nella detta qualita' anche se siano piu' anziani del presidente del Tribunale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva