Art. 221
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Per i giudici che provengono dai pretori nominati in virtu' del decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1149, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1747, dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2489, il triennio necessario per conseguire l'inamovibilita' sara' computato dal giorno 6 aprile 1922, data del decreto con cui vennero confermati nell'impiego.
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