Art. 222
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Agli attuali magistrati che prima dell'entrata in vigore del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, erano investiti di grado superiore a quello di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, allorche' saranno collocati a riposo per limite di eta', si applica la disposizione dell'art. 136 del detto decreto.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva