Art. 223

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[1]Nonostante il disposto dell'art. 159, coloro i quali, a norma delle leggi e dei regolamenti attualmente in vigore, abbiano facolta' di chiedere la riammisione in magistratura, potranno valersi di tale facolta', qualora ne facciano domanda entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

[2]Il Consiglio superiore della magistratura e' chiamato a dare parere sulla riammissione in magistratura e sul grado e posto di ruolo da assegnare al richiedente.

[3]In nessun caso potra' essere assegnato a chi sia riammesso magistratura un grado o un posto di ruolo piu' vantaggiosi di quello che il richiedente avrebbe potuto conseguire qualora fosse rimasto in magistratura.

[4]Trascorso il termine indicato nel primo comma del presento articolo nessuna domanda di riammissione in magistratura potra' essere presa in considerazione e si intenderanno abrogate tutte le disposizioni, in qualsiasi legge o regolamento contenute, che consentano tale riammissione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art223 · fonte su Normattiva