Art. 224
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Il divieto contenuto nella prima parte dell'art. 149 non riguarda le applicazioni ad uffici giudiziari delle nuove provincie a norma del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1645; ne' quelli alla Corto di cassazione di magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca a norma dei Regi decreti-legge 4 maggio 1920, n. 589, e 26 giugno 1921, n. 849.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva