Art. 226
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Sono abrogate tutte le disposizioni legislative concernenti l'ordinamento giudiziario che siano contrarie al presente decreto. Fino a che non sia provveduto alla emanazione di nuove norme regolamentari per la esecuzione delle diverse disposizioni contenuto nel presente decreto, continueranno ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto non siano incompatibili con le dette disposizioni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva