Art. 226

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Sono abrogate tutte le disposizioni legislative concernenti l'ordinamento giudiziario che siano contrarie al presente decreto. Fino a che non sia provveduto alla emanazione di nuove norme regolamentari per la esecuzione delle diverse disposizioni contenuto nel presente decreto, continueranno ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto non siano incompatibili con le dette disposizioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art226 · fonte su Normattiva