Art. 227
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[1]Ai funzionari dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali agli impiegati civili dello Stato solo in quanto non siano diverse o contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[3]Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: Oviglio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva