Art. 23

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[1]Nelle tabelle menzionate nell'art. 7 sono indicate le Preture alle quali saranno destinati in qualita' di vice pretori i giudici aggiunti o giudici e quelle dove saranno destinati nella medesima qualita' gli uditori a norma dell'art. 107.

[2]Possono inoltre, essere nominati vice pretori onorari i laureati in legge che abbiano compiuto l'eta' di anni 21, i notai ed i procuratori esercenti. La loro nomina e' fatta per un triennio salvo riconferma; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati piu' di due vice pretori onorari per una stessa Pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

[3]Nel caso che manchino gli uditori giudiziari, nelle Preture piu' importanti, nelle quali secondo le piante organiche dovrebbero esservi uditori giudiziari in qualita' di vice pretori, possono essere destinati in loro vece, se il bisogno del servizio lo richieda, vice pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In questo caso al vice pretore onorario, fino a che dura l'incarico speciale, sono corrisposte le indennita' spettanti all'uditore vice pretore che egli sostituisce. L'incarico puo' essere sempre revocato e non potra' mai eccedere i ire anni, salvo conferma. Il numero del vice pretori onorari ai quali puo' essere conferito tale incarico speciale non potra' essere- superiore a venti in tutto il Regno.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art23 · fonte su Normattiva