Art. 24
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[1]I pretori compiono, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni: 1° di giudici in materia civile e commerciale;
[2]2° di giudici in materia penale.
[3]Esercitano inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, la giurisdizione volontaria e le altre attribuzioni loro deferite.
[4]I pretori urbani, nelle citta' dove siano istituiti, esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza e del territorio dei pretori delle stessa citta', secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva