Art. 25
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[1]In caso di mancanza del pretore puo' essere destinato in supplenza, nella Pretura, con decreto Reale, un giudice o un giudice aggiunto ovvero un uditore dopo tre mesi di esercizio nelle funzioni di vice pretore, giusta il disposto dell'art. 107.
[2]Con decreto del primo presidente della Corte di appello puo' essere chiamato altresi' a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito e un pretore di altro mandamento del distretto o un giudice di uno dei Tribunali, del distretto medesimo.
[3]I provvedimenti indicati nei due commi precedenti possono essere adottati ancorche' nella pretura non manchi il vice pretore.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva