Art. 26
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[1]I vice pretori coadiuvano il pretore nel compimento delle sue funzioni.
[2]Nei casi di mancanza o d'impedimento del pretore, quando non sia provveduto a norma dall'articolo precedente, ne esercita le funzioni il piu' elevato in grado o il piu' anziano dei magistrati di carriera che hanno funzioni di vice pretori e, in mancanza, il piu' anziano dei vice pretori onorari.
[3]I vice pretori onorari mandamentali non possono tenere udienze se non nei casi di mancanza o di legittimo impedimento del titolare della pretura e dei vice pretori di carriera.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva