Art. 27
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[1]In mancanza od impedimento del pretore e dei vice pretori, salvo i provvedimenti di cui all'art. 25, il presidente del Tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, puo' destinare a supplire temporaneamente il pretore o vice pretore mancante od impedito, un giudice del tribunale ovvero un pretore o un vice pretore di altre pretura nel territorio dipendente dalla sua giurisdizione.
[2]Nei tesi di urgenza, anche senza provvedimento del presidente del Tribunale, supplisce temporaneamente, il pretore o vice pretore del mandamento piu' vicino nella circoscrizione territoriale del Tribunale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva