Art. 28
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[1]Mancando od essendo impediti i pretori o vice pretori urbani, salvo il disposto dell'art. 25, ne esercitano le funzioni gli altri pretori o vice pretori residenti nello stesso Comune, per turno e secondo le norme contenute nel regolamento.
[2]Il disposto del capoverso dell'articolo precedente e' pure applicabile alla supplenza delle Preture urbane.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva