Art. 29
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a designare, con decreto Reale, i Comuni nei quali il pretore del mandamento si rechera' per compiervi atti di istruzione e per tenervi udienze civili e penali nell'ufficio del giudice conciliatore o in altro totale all'uopo destinato dal comune, qualora gli affari siano in quantita' da giustificare le spese di missione.
[2]I segretari e vice segretari comunali possono ivi fare le veci del cancelliere. Gli uscieri di conciliazione fanno le veci dell'ufficiale giudiziario.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva