Art. 3

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[1]Presso ogni Corte, Tribunale e Pretura vi e' un cancelliere e vi possono essere anche altri funzionari di cancelleria.

[2]Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi e' un segretario. Vi possono essere anche altri funzionari di segreteria.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art3 · fonte su Normattiva