Art. 3
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[1]Presso ogni Corte, Tribunale e Pretura vi e' un cancelliere e vi possono essere anche altri funzionari di cancelleria.
[2]Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi e' un segretario. Vi possono essere anche altri funzionari di segreteria.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva