Art. 31

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[1]Ai Tribunali civili e penali appartiene:

[2]1° giudicare in materia civile e commerciale, in prima istanza ed in appello, di tutte le cause loro deferite dalle leggi;

[3]2° giudicare in materia penale, in prima istanza ed in appello, dei reati loro deferiti dalle leggi;

[4]3° esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono dalle leggi assegnate.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art31 · fonte su Normattiva