Art. 31
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[1]Ai Tribunali civili e penali appartiene:
[2]1° giudicare in materia civile e commerciale, in prima istanza ed in appello, di tutte le cause loro deferite dalle leggi;
[3]2° giudicare in materia penale, in prima istanza ed in appello, dei reati loro deferiti dalle leggi;
[4]3° esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono dalle leggi assegnate.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva