Art. 32
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[1]In ogni Tribunale uno dei giudici e' incaricato per ciascun anno, con decreto Reale, dell'istruzione delle cause penali, salvo il disposto dell'art. 99. In caso di bisogno possono, pure per decreto Reale, essere applicati all'ufficio d'istruzione anche altri giudici del Tribunale medesimo.
[2]Le funzioni degli istruttori, quand'anche esercitate da giudici inamovibili, sono sempre revocabili.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva