Art. 33
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[1]I Tribunali civili e penali possono per decreto Reale, ove la necessita' del servizio lo richieda e lo consenta il numero del personale, essere divisi in piu' sezioni.
[2]Nei Tribunali divisi, in piu' sezioni sono in ogni anno designati, per Reale decreto, i giudici che debbono comporre ciascuna sezione.
[3]Lo stesso decido designa le sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali e gli appelli in materia penale, ovvero gli uni e gli altri promiscuamente.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva