Art. 36
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[1]Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il giudice anziano della sezione stessa.
[2]Il presidente del Tribunale nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite e' supplito dai presidenti di sezione secondo l'ordine di anzianita' ed in mancanza di essi dal giudice anziano del Tribunale, salvo che col Reale decreto menzionato nell'art. 33 non sia stato all'uopo destinato altro presidente di sezione o altro giudice.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva