Art. 38
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[1]Qualora eccezionali esigenze lo richiedano e non si possa provvedere altrimenti al regolare svolgimento del servizio, nei Tribunali ai quali la pianta organica assegna non piu' di sei giudici, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, avra' facolta' di applicarvi temporaneamente, con suo decreto, un giudice di altro Tribunale o di una delle Preture del distretto, informandone immediatamente il Ministro della giustizia.
[2]L'applicazione non puo' durare oltre due mesi, esclusa qualsiasi proroga, ne' l'applicazione puo' essere rinnovata nei riguardi del medesimo magistrato se non sia decorso un anno dalla fine della precedente applicazione.
[3]Il magistrato cosi' applicato non si considera come supplente estraneo al Tribunale, agli effetti dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva