Art. 4
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Agli uffici di conciliazione sono addetti uscieri di conciliazione, od alle altre autorita' giudiziarie indicate nell'art. 1 sono addetti ufficiali giudiziari nel numero richiesto dai bisogni del servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva