Art. 4

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Agli uffici di conciliazione sono addetti uscieri di conciliazione, od alle altre autorita' giudiziarie indicate nell'art. 1 sono addetti ufficiali giudiziari nel numero richiesto dai bisogni del servizio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art4 · fonte su Normattiva