Art. 41
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[1]In ogni Corte di appello vi e' un primo presidente che presiede la prima sezione.
[2]Ciascuna delle altre e' presieduta da un presidente di sezione.
[3]I giudici delle Corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
[4]Nelle sezioni distaccate di Corte di appello vi e' un presidente di sezione, oltre i consiglieri nel numero determinato nella tabella organica.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva