Art. 41

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[1]In ogni Corte di appello vi e' un primo presidente che presiede la prima sezione.

[2]Ciascuna delle altre e' presieduta da un presidente di sezione.

[3]I giudici delle Corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

[4]Nelle sezioni distaccate di Corte di appello vi e' un presidente di sezione, oltre i consiglieri nel numero determinato nella tabella organica.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art41 · fonte su Normattiva