Art. 42
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[1]Le Corti di appello conoscono:
[2]1° In materia civile;
- a)delle cause giudicate in prima istanza dal Tribunali civili e penali, ovvero dagli arbitri nel limiti della competenza di essi Tribunali;.
- b)degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi;
[3]2° In materia penale:
- a)degli appelli dalle sentenze proferite dal tribunali civili e penali;
- b)del giudizio di accusa e della chiusura della istruzione;
- c)degli altri casi deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale.
[4]Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla legge assegnate.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva