Art. 42

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[1]Le Corti di appello conoscono:

[2]1° In materia civile;

  • a)delle cause giudicate in prima istanza dal Tribunali civili e penali, ovvero dagli arbitri nel limiti della competenza di essi Tribunali;.
  • b)degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi;

[3]2° In materia penale:

  • a)degli appelli dalle sentenze proferite dal tribunali civili e penali;
  • b)del giudizio di accusa e della chiusura della istruzione;
  • c)degli altri casi deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale.

[4]Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla legge assegnate.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art42 · fonte su Normattiva