Art. 44
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[1]La sezione di accusa e', in ciascuna Corte, composta di cinque membri, oltre ad uno o piu' supplenti, ove bisogno lo chieda. I membri ed i supplenti della sezione d'accusa possono anche far parte delle altre sezioni.
[2]La sezione d'accusa giudica col numero invariabile di tre votanti.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva