Art. 45
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[1]In ogni anno un decreto Reale designa i presidenti, ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione, come pure il presidente ed i membri che compongono la seziono di accusa ed i supplenti.
[2]E' applicabile alle Corti di appello il disposto dell'art. 33.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva