Art. 46
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[1]Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il consigliere anziano della medesima.
[2]Il primo presidente nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, e' supplito dai presidenti di sezione, secondo l'ordine di anzianita', od in mancanza di questi, dal consigliere anziano della Corte, salvo che nel decreto Reale di cui all'articolo precedente non sia stato all'uopo destinato un altro presidente di sezione o un altro consigliere della Corte.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva