Art. 47

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[1]Quando in una sezione manca, per legittimo impedimento, il numero dei magistrati necessari per giudicare, il primo presidente, quando non creda d'intervenire egli stesso, lo completa coi consiglieri applicati ad altre sezioni.

[2]In mancanza di essi e' chiamato a supplire, il presidente del Tribunale civile e penale, ovvero il piu' anziano dei presidenti di sezione del Tribunale, rimanendo pure sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al corpo della Corte.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art47 · fonte su Normattiva