Art. 48
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Le sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni che esercitano le Corti di appello e sono considerate come Corti di appello autonome, anche per tutto cio' che riguarda gli affari di carattere amministrativo. Il presidente della sezione distaccata e l'avvocato generale esercitano rispettivamente, in questa materia, tutte le attribuzioni dei primi presidenti e dei procuratori generali delle Corti di Appello, salvo per quanto concerne rapporti disciplinari. Rimangono in ogni caso salvi i poteri di sorveglianza dei primi presidenti e dei procuratori generali sugli uffici e sul personale giudiziario compresi nella Circoscrizione della sezione distaccata e restano salve lo attribuzioni di carattere amministrativo delegate ai primi presidenti e ai procuratori generali in materia di culto e di stato civile.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva