Art. 49
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[1]Le Corti d'assise siedono nei Comuni designati nella tabella.
[2]Ogni distretto di Corte d'appello comprende uno o piu' circoli di Corte d'assise.
[3]Si puo' ordinare con decreto Reale la formazione di due o piu' Corti d'assise in un medesimo circolo, anche in Comune che non sia capoluogo, se il bisogno lo richieda.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva