Art. 53
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[1]Nelle Corti di appello specialmente indicate nella tabella, uno dei presidenti di sezioni e' adibito alle funzioni di presidente della Corte di assise.
[2]Gli altri presidenti delle Corti di assise sono scelti fra i Consiglieri della Corte di appello.
[3]Cosi' il presidente di sezione, come i consiglieri delle Corti di appello che siano nominati presidenti della Corte di assise, potranno anche esercitare le funzioni del proprio grado presso la Corte di appello nelle sezioni civili o penali, alle quali sono assegnati in base ai decreti di composizione delle sezioni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva