Art. 54

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[1]Nei circoli di assise, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per piu' quindicine, possono essere designati due presidenti. Ciascuno di essi terra' alternativamente, i di- battimenti, secondo l'ordine che sara' determinato dal primo Presidente della Corte d'appello nel ruolo da esso formato d'accordo col procuratore generale, per le cause da spedire nel periodo di ogni turno trimestrale.

[2]Fuori della sede della Corte di appello l'ufficio di presidenza della Corte di assise puo' essere affittato al presidente o ad un presidente di sezioni del Tribunale locale.

[3]Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte d'appello ha facolta' di destinare un presidente aggiunto, meno anziano, di quello ordinario, il quale assista al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento che sopravvenga al presidente ordinario.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art54 · fonte su Normattiva