Art. 55
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Per giudicare le cause contumaciali e pronunciare gli altri provvedimenti menzionati nel Codice di procedura penale la Corte e' composta del presidente e di due giudici designati dal presidente del Tribunale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva