Art. 57
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[1]Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assise, essi vengono surrogati dai consiglieri designati dal primo presidente della Corte d'appello, inteso il procuratore generale.
[2]Se la mancanza del presidente o dei presidenti derivi da morte o da collocamento a riposo od in aspettativa, si provvede alla loro surrogazione per decreto Reale.
[3]Fino a che questo non intervenga, si provvede temporariamente nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva