Art. 57

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[1]Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assise, essi vengono surrogati dai consiglieri designati dal primo presidente della Corte d'appello, inteso il procuratore generale.

[2]Se la mancanza del presidente o dei presidenti derivi da morte o da collocamento a riposo od in aspettativa, si provvede alla loro surrogazione per decreto Reale.

[3]Fino a che questo non intervenga, si provvede temporariamente nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art57 · fonte su Normattiva