Art. 58
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[1]Il pubblico ministero presso le Corti di assise e' rappresentato dal procuratore generale personalmente o dall'avvocato generale o da uno dei sostituti.
[2]Il procuratore generale puo' eziandio commettere tali funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale nella cui giurisdizione sono convocato le assise. Puo' anche delegare personalmente il procuratore del Re od un di lui sostituto.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva