Art. 59

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Le funzioni di cancelliere della Corte d'assise sono esercitate, nei Comuni ove ha sede una Corte d'appello, dal cancelliere o da altri funzionari di cancelleria della medesima, e negli altri Comuni dal cancelliere o da altri funzionari di cancelleria del Tribunale.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art59 · fonte su Normattiva