Art. 6

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[1]Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i vice conciliatori, i pretori, i vice pretori anche se onorari, i giudici d'ogni grado dei Tribunali e delle Corti, i membri del pubblico ministero ed i funzionari di ogni grado delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

[2]Sono funzionari addetti all'ordine giudiziario gli ufficiali giudiziari.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art6 · fonte su Normattiva