Art. 6
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[1]Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i vice conciliatori, i pretori, i vice pretori anche se onorari, i giudici d'ogni grado dei Tribunali e delle Corti, i membri del pubblico ministero ed i funzionari di ogni grado delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
[2]Sono funzionari addetti all'ordine giudiziario gli ufficiali giudiziari.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva