Art. 62
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[1]La Corte di cassazione del Regno:
- a)regola la competenza fra l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa e giudica dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i Tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonche' delle nullita' delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza o eccesso di potere;
- b)conosce, in materia civile e commerciale, dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello;
- c)conosce, in materia penale, dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferite dalle Corti, dai Tribunali e dai pretori e degli altri provvedimenti per i quali e' ammesso il ricorso a norma del Codice di procedura penale.
[2]Pronunzia inoltre negli altri casi che le sono deferiti dalle leggi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva