Art. 64
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[1]La Corte di cassazione del Regno e' composta di un primo presidente, di presidenti di sezione e di consiglieri.
[2]Essa e' composta di due sezioni per le materie civili e di due sezioni per le materie penali. Vi e' inoltre, temporaneamente, una sezione speciale per l'esercizio della competenza giurisdizionale ad essa attribuita dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2079, in relazione ai territori annessi al Regno.
[3]Il primo presidente presiede la prima sezione ed anche le altre, ove lo stimi conveniente, le adunanze solenni, e le udienze a sezioni unite.
[4]La composizione annuale delle sezioni e' stabilita con decreto Reale al principio dell'anno giudiziario. A ciascuna delle sezioni civili possono essere assegnati uno o piu' presidenti di sezione. Essi presiederanno alternativamente le udienze secondo che sara' stabilito in ogni mese dal primo presidente della Corte.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva