Art. 65

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[1]La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette membri.

[2]Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato con consiglieri di altra sezione.

[3]Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo col numero invariabile di quindici membri.

[4]Per comporre le sezioni unite, quando si tratti di cause civili, si uniscono le due sezioni civili, e, quando si tratti di cause penali, si uniscono le due sezioni penali. Per i giudizi contemplati nell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2079, si uniscono i magistrati della sezione temporanea con quelli della prima sezione civile.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art65 · fonte su Normattiva