Art. 66
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[1]Le Corti ed i Tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:
[2]1° Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della Corte e del Tribunale;
[3]2° Di dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse.
[4]Le Corti si riuniscono inoltre in assemblea generale per intendere la relazione di cui all'art. 95.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva