Art. 66

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[1]Le Corti ed i Tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:

[2]1° Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della Corte e del Tribunale;

[3]2° Di dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse.

[4]Le Corti si riuniscono inoltre in assemblea generale per intendere la relazione di cui all'art. 95.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art66 · fonte su Normattiva