Art. 68

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[1]II pubblico ministero puo' richiederne la convocazione con requisitoria motivata a tenore dell'art. 94.

[2]La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta d'una sezione della Corte o del Tribunale.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art68 · fonte su Normattiva