Art. 68
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[1]II pubblico ministero puo' richiederne la convocazione con requisitoria motivata a tenore dell'art. 94.
[2]La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta d'una sezione della Corte o del Tribunale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva